Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo meccanismo, previsto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Aeeg), con il quale è possibile scambiare in rete l’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alta efficienza.
Si tratta del noto servizio di scambio sul posto (Ssp) che, dopo gli ulteriori interventi regolatori, è entrato nel vivo in una nuova fase di applicazione.
Il servizio di scambio sul posto, così come lo intendiamo oggi, nasce nel 2000 con la pubblicazione della Deliberazione 6 dicembre 2000 “Disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (deliberazione n. 224/00)”.
Secondo la definizione riportata dalla Delibera 224/04, il servizio di scambio sul posto è “una particolare fattispecie di vettoriamento dell’energia elettrica” che si applica all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.
Il meccanismo prevede un calcolo del saldo fra l’energia prelevata dalla rete elettrica e l’energia immessa dal produttore in rete, effettuato a cura del gestore contraente (gestore della rete in cui si trova il punto di connessione).
La regolamentazione trae origine dalle disposizioni emanate a favore dell’apertura del mercato elettrico e, in particolare, dal meccanismo avviato con la Delibera n. 79/99 relativa al vettoriamento ed allo scambio dell’energia elettrica.
Con la pubblicazione del Decreto 16 marzo 2001 ha avvio il “programma Tetti fotovoltaici”, finalizzato alla realizzazione di impianti con potenza da 1 kWp a 50 kWp nel periodo 2000 - 2002 attraverso la concessione di un contributo pubblico in conto capitale fino al 75% del costo dell’impianto (iva esclusa).
Qualche anno dopo, con il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17), ha avvio il secondo e più importante programma di incentivi alla costruzione degli impianti foto voltaici: il conto energia.
Stiamo parlando del Decreto 28 luglio 2005 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”, concessi in applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare”.
In particolare, “per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” attraverso l’istituzione di “una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”.
Il decreto vede nella Deliberazione 14 settembre 2005 n. 188, emanata dall’Aeeg, la “definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05)”.
L’anno successivo, con la pubblicazione del decreto 6 febbraio 2006 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” e della Delibera n. 40/06 “Modificazione e integrazione alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici”, il “primo conto energia” è corretto ed integrato.
Il meccanismo del conto energia introdotto dal Decreto 28 luglio 2005 è caratterizzato, principalmente, da una fase preliminare di ammissione alle tariffe, in cui i produttori potenzialmente interessati all’installazione di un impianto fotovoltaico presentano domanda di ammissione alle tariffe direttamente al Grtn (ora Gse - Gestore del servizio elettrico).
Questo, verificati i limiti di potenza massima incentivabile annualmente concede al produttore una tariffa incentivante per la durata di vent’anni.
Da questo momento ha avvio per il titolare dell’impianto l’iter di realizzazione dell’impianto ammesso ad incentivo, che si concluderà con l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico e l’erogazione della tariffa incentivante.
Nello stesso periodo l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas pubblica la Delibera n. 28/06 “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, che sostituisce il meccanismo dello scambio sul posto introdotto nel dicembre 2000, con la deliberazione n. 224/00.
La delibera n. 28/06 definisce ancora il servizio di scambio una compensazione fisica fra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata dalla rete, su base annuale (net-metering), ma per la prima volta il servizio è esteso anche ai clienti del mercato libero.
Dal 1999 ha avuto, infatti, inizio nel nostro paese la fase di liberalizzazione regolamentata del mercato elettrico, conclusasi nel luglio 2007 (Direttiva 2003/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003) - figura 1.
Per dovere di cronaca, non possiamo esimerci dal citare, in questa nostra breve trattazione, il decreto 19 febbraio 2007 ed i suoi risvolti positivi nel processo di costruzione degli impianti fotovoltaici nel nostro paese.
Come noto, il decreto nasce come risposta alle lacune procedurali derivanti dall’applicazione del primo conto energia e, fra le novità più significative annoveriamo:
- abolizione del limite annuale della potenza massima incentivabile;
- introduzione di un nuovo meccanismo per accedere alle tariffe incentivanti basato sull’installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico, il cui valore è costante per vent’anni e variabile a seconda dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto stesso;
- concessione di un premio aggiuntivo in caso di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
I risultati della concessione della tariffa incentivante sono monitorati e resi pubblici dal Gse sul sito Internet: www.gse.it.
Il successivo recepimento della Delibera 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (cogenerazione ad alta efficienza) e della proposta di ampliamento alle fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kW del regime dello scambio sul posto operato con la Legge Finanziaria 2008 ed attuato con il Decreto 18 dicembre 2008 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2009), hanno indotto nel mese di giugno dello scorso anno l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas a modificare la disciplina dello scambio sul posto introdotta con la Delibera n. 28/06.
A tale proposito ricordiamo, in particolare, che l’articolo 17 del decreto 18 dicembre 2008 estende l’applicazione del servizio di scambio sul posto agli impianti di produzione che utilizzano fonti rinnovabili fino a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.
Il nuovo Tisp (Testo integrato dello scambio sul posto) è introdotto con Deliberazione 3 giugno 2008 - Arg/elt 74/08 “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo scambio sul posto (Tisp)”, ed è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio.
Esso si applica a:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW;
- impianti alimentati da fonti rinnovabili da 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
- cogenerazione ad alta efficienza con potenza fino a 200 kW.
Secondo la nuova deliberazione Arg/elt n. 74/08, “il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente rispetto alla produzione, utilizzando il sistema elettrico quale strumento per immagazzinare virtualmente l’energia prodotta, ma non contestualmente autoconsumata”.
Il nuovo servizio è erogato dal Gse e consiste in una compensazione economica fra l’energia immessa in rete (remunerata dal Gse) e l’energia elettrica prelevata dalla rete elettrica (costi regolati dal cliente direttamente con il proprio fornitore).
In altre parole, il cliente procede a pagare direttamente al proprio fornitore la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete elettrica, mentre riceve direttamente dal Gse un corrispettivo per l’energia elettrica immessa in rete: il contributo in conto scambio.
Anche il nuovo servizio di scambio sul posto, dunque, consente di usufruire del vantaggio di immettere in rete le eccedenze della propria produzione e di ricevere un beneficio che può nuovamente tradursi nello “sconto” ai corrispettivi pagati al fornitore per le quantità di energia elettrica prelevata dalla rete elettrica.
Proviamo a concretizzare il nuovo meccanismo con un esempio applicato ad impianto fotovoltaico.
In questo caso l’energia elettrica prodotta consentirà di beneficiare di una tariffa incentivante (nel caso di incentivi rientranti nel meccanismo del conto energia), per la durata di 20 anni, cui sommare il beneficio dell’energia elettrica non prelevata dalla rete (autoconsumo), ed il beneficio dell’energia elettrica immessa in rete (tramite il servizio di scambio sul posto).
In altre parole, potremmo tradurre il risparmio (ovvero la remunerazione dell’investimento per l’installazione dell’impianto fotovoltaico o flusso di cassa annuale netto al lordo dei costi addizionali annui quali, ad esempio, la manutenzione dell’impianto fotovoltaico stesso) come:
R = Qp + Qa + Cs
definendo:
Qp = Energia prodotta * Tariffa incentivante
Qa = Energia autoconsumata * Prezzo dell’Energia (dove l’Energia autoconsumata è la differenza fra l’Energia prodotta e l’Energia immessa in rete Ei)
Cs = Contributo in conto scambio riferito all’energia scambiata annualmente con la rete.
La Deliberazione Arg/elt n. 74/08 definisce un contributo, detto contributo in conto scambio, il quale rappresenta l’ammontare calcolato a garanzia, al più, dell’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio (soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto), limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio.
Il valore del contributo in conto scambio, espresso in euro, è dato dalla somma fra il minor valore del controvalore CEi (pari al prodotto fra la quantità di energia elettrica immessa ed il prezzo zonale orario), e il termine OE (onere sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata) ed il prodotto tra il termine CUs (parte unitaria variabile dell’onere sostenuto da ciascun utente dello scambio, per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento) e l’energia elettrica scambiata (Es).
CS = (minore valore fra CEi e OE) + (CUs * Es)
dove:
Es è l’energia elettrica scambiata, relativamente ad un anno solare, pari al valore minimo tra il totale dell’energia elettrica immessa (Ei = Energia prodotta - Energia autoconsumata) ed il totale dell’energia elettrica prelevata nel punto di scambio.
In altre parole, il CS è la somma di due contributi: la quota energia (minore valore fra CEi e OE) e la quota servizi (CUs * Es).
Il contributo in “quota energia” permette, al più, la restituzione di quanto sostenuto dal cliente come onere in prelievo per la sola componente energia (OE) riferita al contratto di fornitura “in prelievo”, ovvero alla propria “bolletta elettrica”.
L’eventuale maggior valore dell’energia elettrica immessa in rete che ecceda la componente energia riferita all’onere sostenuto in prelievo (OE), sarà valorizzato dal Gse come credito per gli anni successivi (venendo, quindi, meno il precedente meccanismo di accumulo dei crediti di energia per tre anni successivi - Del. 28/06).
Il contributo in “quota servizi”, invece, permette la restituzione al cliente dell’onere sostenuto per l’utilizzo della rete (ovvero per gli oneri relativi al trasporto, alla misura, al dispacciamento, agli oneri generali di sistema) per la quantità di energia scambiata annualmente con la rete (Es).
A tale proposito ricordiamo che l’energia elettrica scambiata annualmente con la rete è uguale, secondo la definizione riportata in delibera, al minimo valore fra l’energia prelevata dalla rete e l’energia immessa nella rete stessa:
Es = min (Ei; Ep).
Il Gse procederà, quindi, a verificare se il termine OE è inferiore al termine CEi, e l’eventuale differenza tra CEi ed OE sarà:
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita;
- nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita, secondo quanto previsto nel punto precedente;
- nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, riconosciuta dal Gse all’utente dello scambio quale ricavo di vendita dell’energia elettrica eccedentaria.
A tale riguardo, la Delibera Arg/elt 184/08 stabilisce che, nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita iva, l’onere Opr (l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in euro, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, al netto delle imposte (Opr), relativo all’anno precedente utile al calcolo del termine OE) sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in euro al lordo dell’iva e delle accise.
In tutti gli altri casi, l’onere Opr sostenuto dall’utente dello scambio viene espresso in euro al lordo delle accise e al netto dell’iva.
Per quanto riguarda l’erogazione del contributo in conto scambio CS, il Gse eroga un acconto su base trimestrale utilizzando le misure dell’energia immessa in rete trasmesse dai distributori locali cui l’impianto di produzione è connesso ed effettuando una stima sull’onere sostenuto dal cliente per il prelievo di energia elettrica dalla rete per gli usi finali del cliente.
Su base annuale (anno solare) il Gse procede al conguaglio del contributo in conto scambio, utilizzando le letture trasmesse dai distributori locali e l’onere sostenuto in prelievo trasmesso dall’impresa di vendita che ha fatturato i prelievi al cliente nell’anno solare di riferimento.
Pertanto, l’acconto sarà accreditato trimestralmente entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, mentre il conguaglio è accreditato annualmente entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno successivo dell’anno solare di riferimento (a+1).
Per accedere al nuovo servizio di scambio sul posto i titolari degli impianti in esercizio al 31 dicembre 2008 hanno dovuto sottoscrivere una nuova convenzione con il Gse.
Con l’introduzione del nuovo meccanismo dello scambio sul posto è cambiato anche il trattamento fiscale a carico dei clienti, cui assoggettare l’eventuale contributo in conto scambio.
Il chiarimento sul trattamento fiscale è stato direttamente fornito dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13E-2009.
In particolare, la risoluzione chiarisce per il cliente domestico che installa un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza e utilizza l’energia prodotta al servizio dell’abitazione (o della sede dell’ente non commerciale), ovvero per usi domestici, di illuminazione, di alimentazione degli apparecchi elettrici, eccetera, che l’energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e, quindi, il contributo in conto scambio erogato dal Gse non assume rilevanza fiscale (ai fini delle imposte dirette e dell’iva).
Diversamente, pertanto, qualora l’impianto fotovoltaico ha una potenza superiore a 20 kW, l’Agenzia delle Entrate, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, considera l’energia prodotta ed immessa in rete come ceduta comunque alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale (assimilabile, pertanto, alla vendita di energia) ed il contributo in conto scambio, in questo caso, costituisce un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’iva che delle imposte dirette.
I clienti in questione, pertanto, dovranno emettere fattura nei confronti del Gse in relazione al corrispettivo di cessione (contributo in conto scambio).
a) l’utente dell’Ssp immette in rete l’energia prodotta e non autoconsumata del suo impianto;
b) l’utente dell’Ssp acquista dal proprio fornitore l’energia elettrica necessaria ai propri usi (consumo) eccedente l’autoproduzione;
c) il Gse ritira l’energia immessa in rete dagli utenti dell’SSP e corrisponde il relativo Cs;
d) il Gse vende sul mercato l’energia elettrica ritirata tramite l’SSP.
| Raffronto fra impianti con rapporto commerciale di scambio sul posto e impianti entrati in esercizio incentivati in conto energia
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